Martedì, 16 dicembre 1947
Il Pontefice concede ai sacerdoti la facoltà di confessare durante i viaggi aerei, come già previsto in passato per i viaggi marittimi.
Poiché diversi Ordinari territoriali hanno fatto presente a questa Sede Apostolica che quanto stabilito dal can. 883 C.I.C. sulla facoltà concessa ai sacerdoti di ascoltare le confessioni di coloro che viaggiano per mare possa essere opportunamente esteso anche per i viaggi aerei, Noi, spinti dall’amore per le anime, ben sapendo che attualmente i viaggi di questo tipo diventano ogni giorno più frequenti, e volendo che ai seguaci di Cristo non manchi l’opportunità che, nata dalla lodevole attenzione degli Ordinari, genera santificazione delle anime, con grande Nostro piacere abbracciamo questa proposta e motu proprio, con piena consapevolezza e matura riflessione, nella pienezza del potere Apostolico decidiamo e deliberiamo che tutto quanto previsto dal canone 883 C.I.C. relativo alla facoltà dei sacerdoti che effettuano viaggi marittimi di ricevere le confessioni, sia valido e venga esteso — con le stesse clausole — anche ai sacerdoti che viaggiano in aereo.
Disponiamo che ciò che motu proprio abbiamo decretato con questa Nostra Lettera Apostolica rimanga valido in perpetuo, nonostante qualsiasi opposizione.
Inoltre ordiniamo che esso abbia vigore dal momento in cui questa Nostra Lettera Apostolica verrà pubblicata nel Commentario Ufficiale intitolato Acta Apostolicae Sedis.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 16 dicembre 1947, anno nono del Nostro Pontificato.
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